CASE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA: UN PO DI CHIAREZZA SEMBRA NECESSARIA
DI F.POLIDORO E M.LUCARINI
Le case di proprietà degli Enti di previdenza continuano ad essere al centro dell’attenzione delle forze politiche e sociali e dei cittadini del nostro quadrante con particolare riferimento a Torrino sud e nord.
Sono almeno due i risvolti per cui il patrimonio abitativo pubblico è tornato al centro dell’attenzione in queste ultime settimane.
C’è chi se la canta e se la suona.
I muri del quartiere, come quelli del resto di Roma, sono pieni di manifesti di un partito al governo del paese che inneggiano “alla difesa dei diritti degli inquilini” in riferimento al ritorno dei prezzi di vendita del 2001. Bizzarro il mondo! Il comma 20 dell’art.3 della L.410/2001 (in era centrosinistra) stabiliva che “le unità immobiliari ...per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta di opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31.10. 2001…, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto.”
La norma sopra riportata era stata abrogata, nella parte saliente, con Decreto Legge (uno dei tanti) n. 269/2003 (in era centrodestra) ed è stata reintrodotta, lo scorso mese di dicembre, con la finanziaria 2004 - L. 350/2003. Ci si scusi lo schematismo e l’aridità dialettica legata ai termini usati nelle nostre leggi, ma pare proprio il sistema migliore per far comprendere al lettore interessato di cosa stiamo parlando. Tant’è….
Oneri accessori: una comunicazione tardiva
Numerosi sono ormai gli stabili di proprietà degli Enti previdenziali che nel nostro quartiere sono stati venduti agli inquilini conduttori di contratti di locazione a parte la quota messa all’asta successivamente. Così come per alcuni non sono state avviate le procedure di dismissione.
Bene! Le società di gestione che amministravano o amministrano tuttora il patrimonio immobiliare abitativo hanno inviato una lettera agli inquilini ed ai proprietari ex inquilini dove chiedevano il pagamento delle somme dovute come conguaglio per le spese di oneri accessori effettuate nel 2001. In sostanza le lettere dicono che per il 2001 era stato preventivato un certo livello di spesa che è stato poi ampiamente superato soprattutto a causa della voce teleriscaldamento.
Vi chiederete cosa c’è di strano nell’invio di questa lettera che rientra nelle competenze di un amministratore di condomini. A parte la considerazione sull’ammontare delle spese per teleriscaldamento che negli ultimi anni stanno lievitando rendendo sempre meno conveniente un sistema che doveva essere ecologico e a basso costo (e questo sta aprendo un altro motivo diffuso sul territorio di contenzioso con l’ACEA). Il problema dell’invio di queste comunicazioni risiede nel fatto che quasi tutte sono giunte ai primi di gennaio (ottima scelta per gli auguri di buon anno….): cioè oltre i termini previsti dalla legge. Infatti, l’articolo 6 della legge 841/1973 nel suo ultimo comma recita: “Il diritto al rimborso delle spese sostenute dal locatore per la fornitura di servizi a carico, per contratti del conduttore si prescrive nel termine di due anni.” Dal disposto della legge risulta evidente che il riferimento è all’anno solare e ne consegue che tale riferimento non può essere eliminato dalla clausola di un rogito notarile che soccombe evidentemente ad una fonte superiore qual è la legge della Repubblica.
Laddove quindi si presentano situazioni analoghe a quella che abbiamo rapidamente descritto, sembrano sussistere i termini per eccepire la prescrizione.
Un servizio in più per i cittadini e i lettori dell’Eco.
Un esperto in problemi condominiali, residente nel nostro quartiere, si è reso disponibile a rispondere a quesiti inerenti la materia. Tutti i cittadini che si trovano ad affrontare questi problemi possono rivolgersi per chiarimenti e suggerimenti ulteriori alla casella di posta elettronica del CdQ (cdqtd@cdqtd.it).